I professionisti della Mediazione

La conciliazione è un metodo di risoluzione alternativa delle controversie civili e commerciali grazie al quale le parti in conflitto si confrontano cercando di raggiungere un accordo soddisfacente per entrambe, grazie all’ausilio del conciliatore, soggetto terzo imparziale e neutrale, che non vuole accertare la violazione di un diritto e le relative responsabilità, ma ascoltare e assistere le parti, aiutandole a trovare una soluzione condivisa.

Essa è:

Volontaria: Nessuno è obbligato a partecipare all’incontro. Qualora questo si svolga, può essere interrotto in qualsiasi momento le parti ritengano che non sia possibile raggiungere un’intesa. Le parti, vere protagoniste della conciliazione, si devono sentire libere di decidere se tentare la conciliazione o se invece rifiutare questa opportunità.

Semplice ed informale: Per avviare la procedura è sufficiente compilare un modulo e trasmetterlo alla Segreteria di conciliazione competente per quella controversia. Nel caso in cui l’altra parte accetti l’ invito a presentarsi, si terrà un incontro di conciliazione al quale è possibile partecipare accompagnati dal proprio avvocato o da altra persona di fiducia.

Amichevole: Qualunque controversia comporta tensione, imbarazzo, difficoltà di comunicazione. Il conciliatore aiuta a discutere nel modo più sereno possibile al fine di creare un clima favorevole alla proposizione di idee e soluzioni.

Riservata: Sono necessari mediamente 30/40 giorni dalla presentazione della domanda all’accordo finale. Nella maggior parte dei casi è sufficiente un solo incontro per raggiungere l’accordo.

Economica: I costi della conciliazione sono contenuti e predeterminati.

Efficace: In caso di esito positivo (oltre l’85% dei casi l’incontro di conciliazione si conclude con un accordo che ha valore di contratto tra le parti e che è rispettato pressoché sempre in quanto frutto di un’intesa da entrambe voluta e giudicata soddisfacente. In Italia i soggetti che consentono di accedere alle ADR sono le associazioni dei consumatori e le Camere di commercio. Per quanto attiene il settore delle tlc, che assorbe il maggior numero di controversie (circa l’80 per cento) trattate in sede conciliativa, è possibile accedere all’ADR anche tramite i Comitati Regionali delle Comunicazioni (CO.RE.COM), la maggior parte delle quali è delegata a svolgere tale funzione dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Il ricorso alla procedura di mediazione che garantisce la definitiva risoluzione della lite nella grande maggioranza dei casi, presenta, quindi, i seguenti vantaggi:

Procedura senza formalità: la procedura viene condotta senza formalità o schemi prefissati, per meglio adattarla alle esigenze delle parti e del caso.

Volontarietà del procedimento ed autonomia: le parti partecipano alla conciliazione per decisione propria e possono decidere di portare a buon fine la procedura solo se lo considerano conveniente per i loro interessi. In caso di accordo, ne delineano direttamente i relativi termini e tale accordo avrà valore di contratto. Se non arrivano ad un accordo, non sono costrette a rinunciare ad altre modalità di risoluzione del conflitto; non perdono alcun diritto e possono avviare o proseguire l’attività giudiziaria.

Autocomposizione e controllo sul risultato: le parti hanno un’equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente; sono loro stesse, non il mediatore, a stabilire liberamente i contenuti sull’accordo, oltre che le modalità di formalizzazione, poiché partecipano al raggiungimento del risultato. Diversamente dal processo e dall’arbitrato, pertanto, non vi è il rischio di una decisione avversa. Inoltre la conciliazione permette alle parti l’opportunità di sviluppare un mutuo soddisfacimento nel risultato creando soluzioni che sono unicamente dirette a far incontrare i particolari bisogni delle parti.

Attenzione agli interessi reali: la mediazione non è legata al principio della domanda; con l’aiuto del mediatore, le parti possono pertanto concentrarsi sui loro interessi e bisogni reali e dar vita ad accordi, anche “creativi”, che li soddisfino al meglio.

Assenza di rischio: le parti possono porre termine alla mediazione in qualsiasi momento e ricorrere alle forme tradizionali di risoluzione delle controversie.

Come si svolge la conciliazione: il conciliatore fissa l’incontro in una data concordata tra le parti. E’ possibile che gli incontri siano più di uno, il compito del conciliatore può ascoltare le parti anche separatamente e deve evitare che si crei un clima conflittuale, aiutando i contendenti a trovare una soluzione soddisfacente e condivisa da entrambi. Le parti partecipano all’incontro professionale, solo in casi eccezionali possono inviare un proprio rappresentante. Possono, invece, farsi assistere da difensori, rappresentanti delle associazioni di consumatori o di categoria, o da altre persone di fiducia. Ad ogni modo, la Segreteria dell’Organismo di conciliazione deve essere avvisata in anticipo su chi sarà presente all’incontro. Solo in casi particolari, la Segreteria individua un consulente tecnico, seguendo le indicazioni fornite dal conciliatore, a condizione che tutte le parti siano d’accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura.

Come si conclude la procedura: al termine dell’incontro, le parti e il conciliatore sottoscrivono un verbale di conciliazione. Nel caso in cui si sia giunti ad un accordo, il verbale definisce la controversia e ha, per le parti, la medesima efficacia di un contratto. Nel caso in cui, invece, l’accordo non sia stato raggiunto, il verbale riporta l’esito negativo dell’incontro. Le parti possono abbandonare il procedimento in qualsiasi momento e, se vogliono, possono rivolgersi al giudice ordinario.

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